La vendita di pacchetti turistici, che abbiano a oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) Venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico. Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
L’organizzatore predispone una scheda tecnica parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto dei Pacchetti Turistici.
SCHEDA TECNICA
Viaggi dell’Elefante è titolare della Licenza Regione Lazio, verbale n. 815137 del 16 settembre 1987. È coperta per la propria responsabilità civile con NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA, polizza n. 204038291, in essere al momento della stampa del presente catalogo. Il catalogo ha validità dal 1/01/2026 al 31/12/2026.
Le modalità e le condizioni di sostituzione sono regolate dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto. I prezzi sono espressi in euro. Cambi utilizzati: Euro 1 = USD 1,13 – Euro 1 = Rupie Indiane 94. Eventuali variazioni verranno riportate nelle condizioni di viaggio di ogni pacchetto nel sito www.viaggidellelefante.it e negli estratti conto forniti al momento della prenotazione.
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma comporta un costo aggiuntivo di Euro 70,00 per passeggero. Il pacchetto turistico sarà assoggettato ad adeguamento valutario come indicato nel foglio di adeguamento cambi allegato alla conferma.
In caso di recesso prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 10, verranno applicate penali progressive fino al 100% del prezzo in prossimità della partenza, oltre al costo delle coperture assicurative e della quota d’iscrizione, non rimborsabili. Nessun rimborso è previsto per mancata presentazione alla partenza o interruzione del viaggio.
Le informazioni ufficiali sui Paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06491115. Il consumatore è tenuto a verificarne l’aggiornamento prima dell’acquisto.
La proposta di prenotazione deve essere redatta su apposito modulo contrattuale e si intende perfezionata solo al momento della conferma dell’organizzatore. L’organizzatore fornirà prima della partenza le informazioni previste dall’art. 37 Cod. Tur.
L’acconto è pari al 35% dell’importo del viaggio, elevato al 45% in caso di emissione contestuale della biglietteria aerea. Il saldo deve essere effettuato entro i termini indicati. Il mancato pagamento costituisce clausola risolutiva espressa.
Il prezzo può essere variato fino a 20 giorni prima della partenza esclusivamente in conseguenza di variazioni dei costi di trasporto, tasse e diritti, o tassi di cambio. Le oscillazioni incideranno sul prezzo nella percentuale indicata nella scheda tecnica.
In caso di modifica significativa del contratto, il turista potrà accettare la proposta oppure recedere, ottenendo il rimborso o un pacchetto alternativo. In caso di annullamento non dovuto a forza maggiore o mancato raggiungimento del numero minimo, l’organizzatore restituirà il doppio di quanto incassato, nei limiti previsti dalla legge.
Il turista può recedere senza penali in caso di aumento superiore al 10% del prezzo o modifica significativa non accettata. Negli altri casi si applicano le penali indicate nella scheda tecnica.
Qualora dopo la partenza l’organizzatore non possa fornire parte essenziale dei servizi, dovrà proporre soluzioni alternative senza supplementi o rimborsare la differenza di valore delle prestazioni non godute.
Il turista può farsi sostituire da altra persona previa comunicazione scritta entro 4 giorni lavorativi prima della partenza e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 39 Cod. Tur.
I consumatori devono verificare la validità dei documenti, l’adempimento degli obblighi sanitari e attenersi alle norme di prudenza e alle disposizioni vigenti nei Paesi di destinazione.
La classificazione delle strutture alberghiere è quella ufficiale del Paese in cui il servizio è erogato. In mancanza, l’organizzatore può fornire una propria descrizione della struttura.
L’organizzatore risponde dei danni derivanti dall’inadempimento delle prestazioni, salvo prova che l’evento sia imputabile al turista, a terzi o a cause di forza maggiore.
I risarcimenti sono disciplinati dagli artt. 44, 45 e 47 Cod. Tur. e dalle Convenzioni Internazionali applicabili.
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista nei limiti degli obblighi di legge e contrattuali.
Ogni mancanza deve essere contestata durante il viaggio e formalizzata entro 10 giorni lavorativi dal rientro.
È consigliabile stipulare polizze assicurative contro annullamento, infortuni, smarrimento bagagli e spese di rimpatrio.
L’organizzatore può proporre strumenti alternativi di risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 67 Cod. Tur.
Il Fondo Nazionale di Garanzia tutela i consumatori in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore, garantendo rimborso del prezzo versato e rimpatrio.
A. DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovve-ro di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizio ni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente rife-rite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio enon può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B . CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) vapertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).